Art. 114
Regolamento

Art. 114

114 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibito di vendere a scopo alimentare grassi animali o vegetali: a) alterati per irrancidimento; b) provenienti rispettivamente da animali affetti da morbi infettivi di cui gli o da semi putrefatti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-114