Art. 112
Regolamento

Art. 112

112 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita dei rimanenti latticini con siero, ricotta ecc., preparati con latte nelle condizioni dell', o comunque alterati o contenenti sostanze nocive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-112