Regolamento
Art. 110
110 / 168In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita dei formaggi:
a) ottenuti da latte coi caratteri designati all' lettera e;
b) in istato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata;
e) eccessivamente bacati, o invasi da acari;
d) colorati all'interno od all'esterno con colori nocivi;
e) nocivi per qualsiasi altra causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-110