Art. 110
Regolamento

Art. 110

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In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita dei formaggi: a) ottenuti da latte coi caratteri designati all' lettera e; b) in istato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata; e) eccessivamente bacati, o invasi da acari; d) colorati all'interno od all'esterno con colori nocivi; e) nocivi per qualsiasi altra causa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-110