Art. 11
Regolamento

Art. 11

11 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Essi dovranno contenere stalle di deposito e di osservazione degli animali, e locali per la loro macellazione e per la preparazione dei loro visceri, in proporzione della quantità del bestiame da macellarsi giornalmente; questi locali devono essere muniti tutti di sufficiente quantità d'acqua, per abbondanti lavature e di convenienti canali di scarico delle acque luride.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-11