Regolamento
Art. 11
11 / 168In vigore dal 21 set 1890
Essi dovranno contenere stalle di deposito e di osservazione degli animali, e locali per la loro macellazione e per la preparazione dei loro visceri, in proporzione della quantità del bestiame da macellarsi giornalmente; questi locali devono essere muniti tutti di sufficiente quantità d'acqua, per abbondanti lavature e di convenienti canali di scarico delle acque luride.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-11