Regolamento
Art. 10
10 / 168In vigore dal 21 set 1890
La posizione dei macelli dovrà essenzialmente rispondere alle condizioni: a) di tener lontane dal centro abitato e specialmente dagli istituti educativi emanazioni incomode o dannose, nonché lo spettacolo della macellazione;
b) di averli il più possibile vicini alle stazioni ferroviarie o ad altro luogo di introduzione degli animali nel comune;
c) di dare facile scolo alle acque di lavatura e di rifiuto e per modo che queste non abbiano ad attraversare l'abitato nei condotti cittadini, e tanto meno filtrando nella falda acquea sotterranea;
d) di non trovarsi frapposti nella linea di direzione dei venti caldi-umidi verso l'abitato;
e) di fornire all'edilizio un fondo di terreno asciutto, con falda acquea sotterranea il più possibile profonda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-10