Che approva il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico.
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Regolamento
Art. 1 REGOLAMENTO INTERNO (*) per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli og Art. 2 Questa disposizione non colpisce l'aggiunta a detti prodotti alimentari di quegli ingredie Art. 3 I fabbricanti, depositari e venditori di prodotti alimentari o di bevande mescolati con in Art. 4 A termini del citato articolo 106 del regolamento è pure proibito di vendere, senza preven Art. 5 È proibito di fabbricare, vendere, o ritenere per vendere sostanze alimentari in forma egu Art. 6 Si considerano come carni di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovin Art. 7 Per gli effetti dell'articolo 102 del citato regolamento, la macellazione dei detti animal Art. 8 La direzione e l'ispezione sanitaria dei macelli pubblici devono essere affidate a veterin Art. 9 I pubblici macelli dovranno essere costrutti in località adatta e in modo da soddisfare co Art. 10 La posizione dei macelli dovrà essenzialmente rispondere alle condizioni: a) di tener lont Art. 11 Essi dovranno contenere stalle di deposito e di osservazione degli animali, e locali per l Art. 12 Dovranno avere inoltre speciali locali per uffici amministrativi e di ispezione, fra cui u Art. 13 Si dovrà provvedere, per ultimo, a locali e mezzi adatti alla preparazione per uso aliment Art. 14 Un regolamento comunale informato alle vigenti leggi e ai regolamenti sanitarii, regolerà Art. 15 Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione dell'uomo dov Art. 16 A tale scopo nei piccoli comuni, sprovvisti di pubblico macello, quando non sia possibile Art. 17 Nei soli casi di meteorismo o timpanite, di fratture o di lesioni accidentali gravi, che r Art. 18 Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, i suini e gli ovini che non abbiano raggiu Art. 19 Sarà vietato l'uso alimentario, oltre che delle carni di animali affetti dalle malattie sp Art. 20 Questi animali, come quelli indicati nel 2° paragrafo del predetto articolo 103, morti per Art. 21 Gli animali a cui vennero somministrati preparati arsenicali in piccola dose a scopo di fa Art. 22 Gli animali uccisi per meteorismo; quelli morti per emorragie interne, o per lesioni traum Art. 23 È lasciato al prudente giudizio del veterinario il determinare in tali casi se, e quali pa Art. 24 Tali carni però, avendo in parte perduto del loro primitivo valore nutritivo ed essendo fa Art. 25 Saranno pure ammesse al consumo le carni provenienti da animali trovati affetti da tuberco Art. 26 Lo stesso trattamento subiranno le carni degli animali uccisi subito dopo riportata la mor Art. 27 Le carni di animali stati alimentati con panelli rancidi di colza o con trigonella foenum Art. 28 Le carni dei suini affetti da panicatura leggera potranno essere messe in commercio oltrec Art. 29 Gli animali affetti da actinomicosi, se questa è limitata ad un organo deve essere solo qu Art. 30 A termini dell'ultimo paragrafo del citato articolo 103 del regolamento, i visceri trovati Art. 31 È vietata la macellazione degli animali destinati per consumo, i quali siano stati sottopo Art. 32 Per l'esazione dei diritti sanciti dalla legge sul dazio interno di consumo delle carni, s Art. 33 Per la macellazione degli animali si adotterà il taglio del midollo allungato, la mazza di Art. 34 L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo, allo scopo di facilitare il distacco Art. 35 Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte di esso potrà espor Art. 36 In prova dell'avvenuta visita, il veterinario rilascerà all'interessato un certificato, da Art. 37 Tanto le carni, quanto i visceri maggiori ammessi al consumo, dovranno essere marcati in p Art. 38 Le carni ed i visceri degli animali destinati alle basse macellerie, qualunque sia la loro Art. 39 È in facoltà del veterinario apporre quel numero di timbri che stimerà più opportuno. Art. 40 Tanto le carni quanto i visceri stati dichiarati non atti al consumo, saranno distrutti ne Art. 41 Quando ne sia il caso, il visitatore delle carni dovrà assicurarsi della loro incolumità c Art. 42 Chi vorrà aprire un macello privato (nei comuni dove non vi è un macello pubblico) od uno Art. 43 L'autorità municipale dovrà assicurarsi che i locali di macellazione, quelli di deposito e Art. 44 Dovrà il macello privato o lo spaccio di carni essere provveduto di abbondante acqua per l Art. 45 Nello stesso spaccio non si potranno tenere e vendere carni di buona qualità con quelle di Art. 46 A tale scopo nel negozio si terrà affisso in luogo visibile un'insegna sulla quale a gross Art. 47 Per gli effetti dell'art. 105 del regolamento generale, lettera b, non si potranno vendere Art. 48 Nella stagione estiva, in ispecie, le carni negli spacci saranno coperte da panni nettissi Art. 49 Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli agli spacci, e da questi alle ghiacciai Art. 50 Ai luoghi di deposito e di conservazione ed agli spacci di carni, saranno fatte frequenti Art. 51 Sarà permessa l'introduzione nel comune della carne macellata fresca, destinata agli spacc Art. 52 I laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate, saranno posti sotto la diret Art. 53 Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite pei macelli privati e pegli spacci Art. 54 Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori senza Art. 55 Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a spec Art. 56 Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni dovranno essere sane, Art. 57 Per la preparazione dei cosidetti sanguinacci, salami di fegato e salciccie, facilmente al Art. 58 A richiesta dell'industriale, le carni insaccate, salate o comunque preparate alle condizi Art. 59 Quelle delle predette carni poste in vendita o ritenute nei siti di deposito che venissero Art. 60 L'autorità comunale dovrà ordinare la chiusura di un laboratorio di carni preparate, quand Art. 61 Alle prescrizioni suesposte dovranno pure sottostare i laboratori di carni da conservarsi Art. 62 La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con Art. 63 La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia f Art. 64 Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'autorità sanitaria i mercati e gli spacci di po Art. 65 È vietato insuflare aria sotto la pelle di tali animali allo scopo di farli comparire più Art. 66 Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti da psorospermosi o da Art. 67 La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in Art. 68 Tanto la selvaggina a pelo che quella a piuma dovrà portare evidenti le traccie dell'avven Art. 69 Tanto i mercati, quanto le rivendite di pesce, andranno soggetti a vigilanza sanitaria. Art. 70 Saranno sequestrati e distrutti: i pesci in istato di incipiente alterazione, quelli uccis Art. 71 È proibito l'impiego delle sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di fare appari Art. 72 È vietata la fabbricazione dei salami e delle salciccie di pesce con carni guaste. Art. 73 I pesci conservati colla salagione o coll'affumicamento, così detti marinati od all'olio, Art. 74 Chiunque intende aprire una vaccheria od una rivendita di latte dovrà, quindici giorni pri Art. 75 Entro otto giorni dalla data dell'avviso il sindaco farà eseguire un'ispezione onde accert Art. 76 Le stalle saranno ampie e sufficientemente aereate; nello stesso locale non si terrà che q Art. 77 La lettiera delle stalle dovrà essere fatta con paglia, foglia o altro strame asciutto e s Art. 78 Il letame dovrà essere tenuto il più possibile lontano dalla stalla. Art. 79 Nelle vaccherie di città nessuna vacca da latte potrà essere tenuta senza che se ne sia da Art. 80 In prova di tale visita verrà rilasciata speciale licenza da staccarsi da registro a madre Art. 81 Le capre destinate a somministrare latte saranno pure soggette a visita sanitaria e bollat Art. 82 Se una vacca si ammala il proprietario dovrà darne immediato avviso all'autorità municipal Art. 83 Quando in una vaccheria si sviluppano casi di malattia infettiva, l'autorità municipale, a Art. 84 Saranno fatte improvvise visite alle vaccherie dai veterinari comunali a termini del comma Art. 85 Anche le vacche tenute in campagna e destinate a fornire il latte ai comuni andranno sogge Art. 86 Le vacche da latte dovranno essere nutrite con foraggi di buona qualità e tenute colla mas Art. 87 La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente per malattia cont Art. 88 Immediatamente prima della mungitura, la persona che la deve praticare si laverà con cura Art. 89 I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, aereati e puliti e deb Art. 90 La stalla non dovrà comunicare col locale del deposito e della vendita del latte, ma esser Art. 91 Manifestandosi un caso di tifo, colera od altra malattia contagiosa nell'abitato, in cui s Art. 92 Per ciò che riguarda il materiale di cui sono formati i recipienti per la conservazione e Art. 93 Tali recipienti dovranno essere ben coperti e mantenuti costantemente puliti. Verranno spe Art. 94 I recipienti che servono a portare il latte dalla campagna nei comuni per la vendita, dovr Art. 95 È permessa soltanto la vendita del latte intero, di quello scremato o del centrifugato una Art. 96 È vietata la vendita: a) del colostro; b) del latte di animali affetti da malattie alle ma Art. 97 Se, nel caso di contravvenzione in base alla lettera h delle disposizioni precedenti, avve Art. 98 La prova di stalla si considererà favorevole al produttore o al venditore del latte nel so Art. 99 Anche nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore del lat Art. 100 È proibita la vendita della crema inacidita o proveniente da latte che trovisi nelle condi Art. 102 È proibita la vendita del burro: a) irrancidito, amaro o con altri sapori od odori anormal Art. 110 È vietata la vendita dei formaggi: a) ottenuti da latte coi caratteri designati all'art. 9 Art. 111 I formaggi preparati con materie grasse estranee al latte, con erbe, ecc., si potranno sol Art. 112 È proibita la vendita dei rimanenti latticini con siero, ricotta ecc., preparati con latte Art. 113 È proibito vendere uova guaste, o colorate con sostanze nocive. Art. 114 È proibito di vendere a scopo alimentare grassi animali o vegetali: a) alterati per irranc Art. 115 Non è permesso mettere in commercio col nome di olio o di grasso, seguito dalla designazio Art. 116 I grassi non debbono contenere acqua, acido solforico, carbonati alcalini, allume, piombo, Art. 117 Le mescolanze di olii di oliva con quelli di altra derivazione devono essere poste in comm Art. 118 A termine dell'articolo 105 comma e del regolamento per l'esecuzione della legge di sanità Art. 119 I grani impuri od avariati secondo gli articoli precedenti che si vogliono vendere per ali Art. 120 È proibita la vendita di farine: a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni, e Art. 121 È vietata la vendita del pane fabbricato colle farine di cui all'articolo precedente, mal Art. 122 È vietata la vendita del pane che contenga una quantità di acqua maggiore di quella massim Art. 123 È vietata la vendita di paste preparate colle farine di cui all'art. 120, tinte con colori Art. 125 Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi e simili immaturi, guasti, fermentati, col Art. 126 È vietata la vendita dei funghi alterati, velenosi o sospetti di esserlo. Art. 127 I consigli provinciali di sanità redigeranno e pubblicheranno l'elenco dei funghi velenosi Art. 128 La vendita dei funghi non può farsi che nei siti indicati dall'autorità comunale. Art. 129 È proibita la vendita di conserve alimentari: a) preparate con sostanze animali o vegetali Art. 130 Le conserve preparate con prodotti naturalmente colorati non devono contenere materie colo Art. 131 È proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo o sofisticato con acqua, zu Art. 132 Sotto il nome di zucchero è considerato solo quello estratto dalla canna o dalla barbabiet Art. 133 È proibita la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina od altre sostanze Art. 134 - È proibita la vendita di confetti e preparati zuccherini: a) colorati con sostanze nociv Art. 135 È vietata la vendita di sciroppi, canditi, polpe, marmellate e succhi vegetali: a) alterat Art. 136 È permessa la vendita di sciroppi artificiali, purchè non contengano sostanze o colori noc Art. 137 È proibita la vendita di vino, sensibilmente alterato per malattia (incerconimento, inacid Art. 138 I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non an Art. 139 È vietato di aggiungere al vino, le materie qui appresso indicate o le miscele che le cont Art. 140 Nel vino è proibita l'aggiunta di qualunque materia colorante artificiale. Art. 141 È parimenti vietata la vendita dei vini contenenti una quantità di solfati maggiore di que Art. 142 Nella fabbricazione della birra non deve essere adoperata altra materia prima che il malto Art. 143 Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze Art. 144 Non è permessa l'aggiunta alla birra di sostanze estranee (come per esempio: solfiti, acid Art. 145 È vietata la vendita di birra sensibilmente affetta dalle malattie dell'inacidimento, dell Art. 146 Pel trasporto della birra si devono impiegare solo recipienti di legno, di vetro oscuro, n Art. 147 Per lo smercio o la distribuzione al minuto della birra, dalle botti che la contengono, qu Art. 148 La fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcooliche è soggetta al Regol Art. 149 È inoltre vietato di vendere acquavite, rhum, cognac, kirsch, arrac, liquori, tinture ed e Art. 150 È proibito vendere col nome di tintura od essenza di... e simili, seguito dal nome specifi Art. 151 Il nome di aceto o di aceto di vino è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione a Art. 152 Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, si dev Art. 153 È permesso di fabbricare aceto per diluzione dell'acido acetico puro e di buon gusto purch Art. 154 È proibito di vendere a scopo alimentare aceto ottenuto da vino corrotto, oppure aceto gua Art. 155 È proibito di dare il nome di caffè o di vendere con questa designazione una sostanza in g Art. 156 È pure proibita la vendita: a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive; b) d Art. 157 I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze noci Art. 158 È proibita la vendita del thè (foglie Thea Chinensis) colorato artificialmente, sofisticat Art. 159 È proibita la vendita di cioccolato (polvere di semi di Theobroma cacao e zucchero) sofist Art. 160 È vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui s Art. 161 Chiunque intende aprire una fabbrica di acque gazose (compresa l'acqua di seltz) ad uso di Art. 162 È proibita la vendita di acque gazose preparate con acque insalubri, quelle che per difett Art. 163 Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili alle bevande gazose, ai Art. 164 A termini dell'articolo 107 del Regolamento generale è proibito di vendere o ritenere per Art. 165 Nelle fabbriche, negli esercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e di bevande Art. 166 Nella preparazione dei saponi, dei cosmetici e delle altre materie adoperate per pulire o Art. 167 Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di dis Art. 168 La vendita al minuto di tale petrolio per usi industriali o terapeutici deve farsi pure co Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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