Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 set 1890
Ai capoversi primo e secondo dell' dello statuto predetto sono sostituiti i seguenti: «Il numerario occorrente per le operazioni giornaliere sarà custodito in un reparto della cassa-forte posseduta dall'istituto, della quale terrà le chiavi il solo cassiere. «Il numerario esuberante, i titoli e i valori saranno custoditi nell'altro reparto della cassa forte, del quale terranno le chiavi il presidente o il direttore ed il cassiere.»
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-rd-2