Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 ago 1890
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo e la Provincia nelle proporzioni fissate dalla suddetta legge organica 6 giugno 1885. Alla quota di annuo mantenimento della Scuola a carico dello Stato si farà fronte coi fondi stanziati al capitolo 12 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il corrente esercizio e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6988#art-3