Art. 75
StatutoTitolo XIII

Art. 75

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In vigore dal 13 ago 1890
Tale straordinaria commissione, per temporarie deroghe ai regolamenti, delibera nelle forme e nei modi stabiliti per la commissione di revisione quinquennale e le sue risoluzioni hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-75