Art. 56
StatutoTitolo VIII

Art. 56

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In vigore dal 13 ago 1890
Le principali condizioni che interessano i ricorrenti vengono riportate a stampa tanto sugli uni che sugli altri libretti; però qualunque variazione che s' introduca in dette condizioni è applicabile anche ai libretti emessi già per lo avanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-56