Art. 41
StatutoTitolo VII

Art. 41

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In vigore dal 13 ago 1890
Riuscita senz'effetto per mancanza di numero legale una prima adunanza della società, ne viene convocata una seconda, nella quale le votazioni e le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-41