Art. 37
StatutoTitolo VII

Art. 37

37 / 80
In vigore dal 13 ago 1890
Le adunanze della società e del consiglio sono ordinarie e straordinarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-37