Art. 36
StatutoTitolo VI

Art. 36

36 / 80
In vigore dal 13 ago 1890
L'ufficio di censore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-36