Art. 12
StatutoTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 13 ago 1890
In assenza del presidente ne fa le veci un vice-presidente eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima adunanza del gennaio. Il vice-presidente dura in ufficio un anno e può essere rieletto se conserva la carica di consigliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-12