Art. 36
RegolamentoTitolo VIII

Art. 36

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In vigore dal 1 ago 1890
La cassa di risparmio sarà aperta tutte le domeniche e tutti i giovedì dalle ore 9 ant. alle 2 pom., eccettuate le feste di Natale, Pasqua, festa dello Statuto, Corpus Domini e capo d'anno. Quando in tali giorni ricorressero feste legali, le dette operazioni si faranno il giorno seguente. Nelle domeniche si riceveranno i depositi e nei giovedì si restituiranno a chi li richiede. Per le operazioni di sconto di effetti commerciali la cassa potrà essere aperta anche negli altri giorni stabiliti dal consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-36