Regolamento›Titolo VII
Art. 34
34 / 58In vigore dal 1 ago 1890
Il presidente e i dodici commissarii sono di nomina del prefetto, gli uni e gli altri durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-34