Art. 30
RegolamentoTitolo VI

Art. 30

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In vigore dal 1 ago 1890
La cassa di risparmio ha una cassa a mano pel servizio giornaliero e della quale tiene le chiavi il cassiere, e una cassa-tesoro, della quale hanno le chiavi il cassiere, il direttore e il presidente. In questa saranno conservati i titoli di credito e depositi, nonché quelle somme di danaro superiori al bisogno giornaliero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-30