Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda dell'amministrazione della cassa di risparmio di Scandiano, intorno allo scioglimento del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio predetta e alla liquidazione della medesima; Veduta la deliberazione presa dal consiglio comunale di Scandiano il giorno 23 dicembre 1889, in ordine allo scioglimento e alla liquidazione del detto istituto; Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª); Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È sciolto il consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Scandiano, e l'istituto predetto è posto in liquidazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3826#art-1