Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 mag 1890
Essa avrà per isCopo di raccogliere, scegliere e pubblicare per mezzo della stampa, storie, cronache, statali, documenti diplomatici ed altre carte che siano di capitale importanza all'illustrazione della storia civile, militare, giuridica ed economica di quelle provincie e della loro storia artistica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-30;6786#art-2