Art. 66
RegolamentoTitolo XIII

Art. 66

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In vigore dal 2 feb 1890
Nulla è innovato rispetto agli attuali professori ed insegnanti della scuola di giurisprudenza, ai quali, in quanto loro spettano, sono assicurati i vantaggi stabiliti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-66