Art. 65
RegolamentoTitolo XIII

Art. 65

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In vigore dal 2 feb 1890
L'attuale segretario della scuola di scienze sociali fruirà come cancelliere del regio istituto «Cesare Alfieri» dei vantaggi assicurati dall' della convenzione 16 aprile 1888 ai professori ordinari e straordinari della scuola stessa. Anche il personale subalterno della scuola di scienze sociali, salvo il caso di demerito o di sopraggiunta incapacità passerà alla dipendenza dell'istituto.
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