Regolamento›Titolo XIII
Art. 64
64 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Ai termini dell' della convenzione 16 aprile 1888 gli attuali professori ordinari della scuola di scienze sociali, il cui insegnamento duri da tre anni almeno, sono dichiarati titolari dell'istituto con deroga per essi agli ed al disposto dell' riguardo alla proporzione dei titolari del ruolo del collegio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-64