Regolamento›Titolo XIII
Art. 59
59 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Le modificazioni al presente regolamento organico potranno essere proposte:
a) dal sopraintendente;
b) da tre consiglieri;
c) dal direttore col consenso di un terzo almeno dei membri del collegio degli insegnanti.
Le proposte di modificazioni sono sottoposte all'assemblea di che al n. 3 dell', e quando sieno da questa assentite alla maggioranza di due terzi dei votanti, saranno presentate per la rispettiva approvazione alla deputazione provinciale, alla giunta comunale ed al ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-59