Art. 58
RegolamentoTitolo XIII

Art. 58

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In vigore dal 2 feb 1890
L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo. L'anno economico ha principio il 1° novembre e termina col 31 ottobre dell'anno successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-58