Regolamento›Titolo XII
Art. 57
57 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Per il governo della scuola di giurisprudenza sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, salvo le seguenti modificazioni:
a) la proposta per la nomina dei professori potrà anche farsi a forma dell', ma dovrà essere accompagnata al Ministero della pubblica istruzione da parere della deputazione provinciale e dalla giunta comunale di Firenze;
b) le deliberazioni di che negli saranno comunicate alla deputazione provinciale e alla giunta comunale;
c) le adunanze del consiglio direttivo di che nell' potranno esser provocate anche dalla deputazione provinciale e dalla giunta comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-57