Art. 57
RegolamentoTitolo XII

Art. 57

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In vigore dal 2 feb 1890
Per il governo della scuola di giurisprudenza sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, salvo le seguenti modificazioni: a) la proposta per la nomina dei professori potrà anche farsi a forma dell', ma dovrà essere accompagnata al Ministero della pubblica istruzione da parere della deputazione provinciale e dalla giunta comunale di Firenze; b) le deliberazioni di che negli saranno comunicate alla deputazione provinciale e alla giunta comunale; c) le adunanze del consiglio direttivo di che nell' potranno esser provocate anche dalla deputazione provinciale e dalla giunta comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-57