Art. 50
RegolamentoTitolo X

Art. 50

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In vigore dal 2 feb 1890
Il collegio degli insegnanti ha un cancelliere, nominato dal soprintendente a proposta del collegio stesso. È retribuito con stipendio fisso e con assegno variabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-50