Art. 49
RegolamentoTitolo IX

Art. 49

49 / 67
In vigore dal 2 feb 1890
In caso d'impedimento del direttore nell'esercizio delle sue funzioni, per tutto ciò che non sia tassativamente attribuito dai regolamenti al decano del collegio, egli è sostituito dall'assessore anziano. Questa anzianità è determinata dal grado, od a parità di grado, dalla data della nomina nell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-49