Art. 46
RegolamentoTitolo IX

Art. 46

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In vigore dal 2 feb 1890
Il soprintendente, udito il parere del direttore, nomina ogni anno e può confermare d'anno in anno, fra i professori titolari o reggenti due assessori alla direzione. Essi ricevono una indennità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-46