Art. 44
RegolamentoTitolo VIII

Art. 44

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In vigore dal 2 feb 1890
Il direttore rappresenta il collegio degli insegnanti nelle sue relazioni col soprintendente e coi terzi. Quando il direttore è legittimamente impedito, lo sostituisce nella presidenza e nella rappresentanza del collegio il professore decano di nomina ed, a parità, il decano di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-44