Art. 43
RegolamentoTitolo VIII

Art. 43

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In vigore dal 2 feb 1890
Il direttore è eletto, ai termini dell', dal collegio degli insegnanti per un biennio e può essere riconfermato. Tanto la elezione quanto la conferma si faranno a schede segrete, sotto pena di nullità. Per esse si richiede la maggioranza di due terzi dei voti del collegio. La nomina e la conferma dovranno essere approvate dal consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-43