Regolamento›Titolo VII
Art. 39
39 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Spetta al collegio di prendere tutte le deliberazioni che riguardano l'insegnamento e la disciplina scolastica, comprese le penalità di cui siano passibili gl'insegnanti, gli alunni, gl'impiegati e gl'inservienti della scuola e di formare i regolamenti che all'una ed all'altra materia si riferiscono salva per questi ultimi l'approvazione del consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-39