Art. 34
RegolamentoParte SECONDA

Art. 34

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In vigore dal 2 feb 1890
Qualora un insegnante accetti un ufficio pubblico che includa necessità di assenze frequenti dalla scuola, proporrà pel primo anno un supplente, il quale dovrà essere approvato secondo le norme prescritte dagli . Quando, dopo due avvertimenti dati, il primo dal direttore a nome del collegio, ed il secondo dal soprintendente, le assenze continuassero dopo il primo anno, la cattedra sarà dichiarata vacante, e si provvederà alla vacanza nelle forme ordinarie prescritte nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-34