Regolamento›Parte SECONDA
Art. 30
30 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Gli incaricati, i supplenti e gli aggiunti sono proposti dal collegio ed approvati dal consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-30