Art. 28
RegolamentoParte SECONDA

Art. 28

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In vigore dal 2 feb 1890
La nomina dovrà essere approvata con decreto del Ministro della istruzione pubblica. Ove questi giudicasse non poterla approvare, si procederà ad una nuova elezione, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente. Per i professori ordinarii di una università che sieno nominati secondo le norme del precedente articolo al un insegnamento nella stessa materia o in materie affini nel regio istituto non occorre l'approvazione del ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-28