Art. 19
RegolamentoTitolo IV

Art. 19

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In vigore dal 2 feb 1890
Il consigliere economo è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno; dura in ufficio per due anni, ma può essere confermato. Esso: a) compila gli schemi dei bilanci; b) provvede alle riscossioni ed ai pagamenti approvati dal consiglio direttivo col bilancio e con speciali deliberazioni; c) propone, d'accordo col soprintendente, al consiglio il bilancio preventivo e consuntivo dell'istituto; d) fornisce al cancelliere una somma non inferiore a Lire 300 (trecento) per le minute spese, a meno che non venga altrimenti deliberato dal consiglio direttivo, e invigila all'impiego di questa somma; e) rilascia i mandati di entrata e di uscita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-19