Regolamento›Titolo IV
Art. 19
19 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Il consigliere economo è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno; dura in ufficio per due anni, ma può essere confermato.
Esso:
a) compila gli schemi dei bilanci;
b) provvede alle riscossioni ed ai pagamenti approvati dal consiglio direttivo col bilancio e con speciali deliberazioni;
c) propone, d'accordo col soprintendente, al consiglio il bilancio preventivo e consuntivo dell'istituto;
d) fornisce al cancelliere una somma non inferiore a Lire 300 (trecento) per le minute spese, a meno che non venga altrimenti deliberato dal consiglio direttivo, e invigila all'impiego di questa somma;
e) rilascia i mandati di entrata e di uscita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-19