Art. 17
RegolamentoTitolo III

Art. 17

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In vigore dal 2 feb 1890
Le sedute del consiglio direttivo non sono valide se non interviene la metà almeno dei consiglieri, non compreso il soprintendente o che ne fa le veci, e non computando i posti che per qualsivoglia causa fossero vacanti, quando tali vacanze non siano maggiori di tre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità ha doppio voto il soprintendente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-17