Art. 15
RegolamentoTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 2 feb 1890
Il consiglio direttivo si aduna in seduta straordinaria ogni qualvolta il soprintendente crede di convocarlo, o due membri ne facciano domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-15