Art. 42
StatutoCapo IV

Art. 42

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In vigore dal 17 gen 1890
A finita liquidazione il comitato convocherà per un'altra volta l'assemblea generale per rendere conto del suo operato. Ed in quell'occasione l'assemblea deciderà pure sulla destinazione ultima dei fondi rimasti disponibili, i quali però non potranno venire erogati altrimenti che a vantaggio dell'arte; e quelli del fondo sussidi saranno destinati ad opere di beneficenza a pro del ceto artistico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-42