Statuto›Capo I
Art. 14
14 / 43In vigore dal 17 gen 1890
Il fondo sussidi è amministrato separatamente ed in base ad un regolamento speciale. Le sue entrate consistono in interessi e donazioni; le uscite nelle erogazioni per sussidi ad artisti bisognosi, e l'eventuale maggiore entrata passa in aumento del fondo senza limitazione di cifra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-14