Art. 10
StatutoCapo I

Art. 10

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In vigore dal 17 gen 1890
Ogni quota in tal guisa capitalizzata fruirà degli stessi diritti annuali sanciti dall' del presente statuto pei soci contribuenti. Ai relativi titoli è annessa la facoltà di trasmissione, previa notifica in iscritto al consiglio direttivo e per una sola individualità da intestarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-10