Art. 116 · Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di contrabbando. (Art. 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).
Testo unico

Art. 116

Abrogato16 / 137

Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di contrabbando. (Art. 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6387#art-tu-116