Art. 3
Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 18 ago 1889
Le lezioni saranno date in comune agli allievi di ambo i sessi, in ore diverse da quelle delle scuole ordinarie del conservatorio. Esse si terranno in una sala all'uopo scelta dal Direttore del Conservatorio, e fornita della suppellettile scolastica necessaria all'insegnamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-3