Regolamento
Art. 29
29 / 31In vigore dal 18 ago 1889
Durante il primo biennio della istituzione della Scuola, sarà fatta, pei soli maestri elementari, eccezione all'età stabilita dall'alinea d) dell', accettando come allievi anche coloro che abbiano oltrepassato il 25° anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-29