Art. 27
Regolamento

Art. 27

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In vigore dal 18 ago 1889
Dopo il primo biennio dalla istituzione della Scuola, nei concorsi ai posti vacanti sarà data la precedenza a coloro che sono muniti del diploma di professore di canto corale. Disposizioni transitorie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-27