Art. 26
Regolamento

Art. 26

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In vigore dal 18 ago 1889
Agli esami di licenza possono presentarsi anche candidati estranei alla Scuola. A questi però non verrà conferito il diploma se non dopo un anno di lodevole tirocinio, fatto nella Scuola stessa, o in altra che vi fosse in seguito autorizzata. Gli allievi della Scuola che, in seguito alla votazione preliminare, di cui al 3° comma dell', fossero esclusi dagli esami di licenza, e che non pertanto vi si inscrivessero, saranno considerati come candidati estranei alla Scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-26