Art. 24
Regolamento

Art. 24

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In vigore dal 18 ago 1889
L'allievo che abbia raggiunto i 7/10 in ciascuna materia, fatta la media delle prove scritte ed orali, è promosso o licenziato. Nell'esame di licenza, egli non sarà per altro tenuto a dar le prove in igiene, anatomia e fisiologia, valendogli per esso i 7/10 riportati nell'esame di promozione dal primo al secondo anno di corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-24