Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 18 ago 1889
Prima che comincino gli esami di luglio, ciascun insegnante presenta al Direttore una relazione sull'andamento delle rispettive classi. Il Direttore, riassumendo le varie relazioni, compila un rapporto nel quale espone il proprio giudizio e suggerisce i miglioramenti o altre proposte che credesse efficaci al conseguimento dello scopo cui è ordinata la Scuola. Tal rapporto vien trasmesso dal Governatore al Ministero della Istruzione Pubblica, per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-13