Art. 10 · Condizioni per l'ammissione degli allievi.

Art. 10

Abrogato10 / 33

Condizioni per l'ammissione degli allievi.

In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-30;6242#art-10