Art. 24
Statuto

Art. 24

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In vigore dal 7 lug 1889
Le deliberazioni della istituzione saranno senz'altro esecutive, tranne quelle concernenti i conti consuntivi e quelle riflettenti materie che eccedono l'ordinaria amministrazione per le quali è necessaria l'approvazione governativa in analogia al disposto dell' della legge 3 agosto 1862 n. 753.
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