Art. 21 · Assemblea generale dei benemeriti.
Statuto

Art. 21

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Assemblea generale dei benemeriti.

In vigore dal 7 lug 1889
L'assemblea generale dei benemeriti si adunerà in via ordinaria due volte all'anno. La prima in giugno e la seconda in dicembre. In via straordinaria la presidenza potrà convocare l'assemblea quando lo riterrà opportuno, o su proposta di almeno venti soci benemeriti. I medesimi saranno avvertiti a domicilio otto giorni prima dell'adunanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-21